Statuto
Titolo I :
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1
Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “SOLIS Associazione di Promozione Sociale”, di seguito detta Associazione. L’associazione, limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 art 10 del D.Lgs 460/97, assume la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve O.n.l.u.s.) ed in questi casi pertanto utilizza nella propria denominazione la locuzione O.n.l.u.s che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o dell’acronimo “APS”. Inoltre, in quanto ente del terzo settore, in conformità al dettato dell’art. 12 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Caserta e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Caserta, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti presso gli uffici competenti; spetta invece all’assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in un comune diverso. La variazione della sede, nell’ambito regionale, non costituisce modifica statutaria
L’associazione potrà partecipare quale socio ad Enti aventi scopi analoghi o affini.
Essa potrà avviare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Art. 3
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Titolo II: Descrizione – Scopi – Oggetto sociale
Art. 4
“SOLIS Associazione di Promozione Sociale” è un libero ente regolato a norma del Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dal presente Statuto.
Art. 5
L’Associazione non ha per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Le finalità che si propone sono in particolare: scientifico-professionali, ricerca e approfondimento degli aspetti teorici, metodologici, clinici e applicativi alle tematiche e ai problemi psicologici, psichiatrici e sociale; diffusione della teoria nell’approccio tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché, delle relazioni sociali; sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; conseguimento di altri scopi di promozione sociale; aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci; collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività; collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dall’allegato Statuto.
Art. 6
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 7
in conformità all’assenza di ogni fine di lucro, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel contempo è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste nel presente statuto.
Titolo III :
Attività
Art. 8
Per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo e della pace, del rispetto della natura e dell’ambiente, della giustizia ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della promozione sociale, l’Associazione s’impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere le seguenti attività nei sotto indicati settori di intervento:
FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE-DIDATTICA E RICERCA
Promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi; promuovere e organizzare centri di documentazione-formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi; promuovere iniziative di formazione e informazione, didattica e ricerca; ricerca e approfondimento degli espetti teorici, metodologici, clinici e applicativi alle tematiche e ai problemi psicologici, psichiatrici e sociale; diffusione della teoria nell’approccio di riferimento tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché, delle relazioni sociali. Promuovere la formazione nell’ambito della didattica anche digitale, delle metodologie, delle attività laboratoriali e degli apprendimenti. Promuovere attività di formazione in ambito di orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente; d’inclusione scolastica e sociale; di gestione della classe e problematiche relazionali; di cittadinanza attiva e legalità; di sviluppo della cultura digitale e di educazione ai media; della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
CULTURA
Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale; programmare, produrre e gestire un’attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali; organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati; partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale.
SANITA’
Promuovere attività di educazione sanitaria; Assistenza infermieristica e socio-sanitaria; Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella sanità, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali; Assistenza integrativa per case di riposo e case di cura; Realizzazione di progetti e servizi per la prevenzione, sostegno e recupero alle persone con disabilità pisco-fisica e ai loro familiari tramite: Psicoterapia e sostegno individuale, di gruppo e di coppia; Gruppi di sostegno su varie tematiche (ansia, disturbi dell’umore, del sonno e disturbi alimentari; Promozione e prevenzione della salute a scuola: Prevenzione del bullismo, Prevenzione dei disturbi alimentari, Educazione ai mass media, Educazione alle emozioni, Educazione alla sessualità e affettività, Integrazione di gruppo e prevenzione dell’emarginazione, Prevenzione all’uso e abuso di sostanze; Corsi su varie tematiche: Sessualità, Relazione di coppia, Sostegno alla genitorialità, Corsi pre-parto e sostegno alle neomamme, Autostima, Assertività e training autogeno. Età evolutiva: Laboratorio di lettura per bambini, Disturbi dell’apprendimento, Psicomotricità. Psicodiagnosi: ambito selettivo e attitudinale, selezione e valutazione delle competenze lavorative; educativo, per la valutazione del livello intellettivo, delle capacità cognitive, delle competenze metacognitive e delle eventuali problematiche emotive e cognitive correlate a situazioni di problematicità e/o disabilità fisico/psichica; clinico psicopatologico, per definire e delineare le problematiche portate all’attenzione del clinico, esplorandone l’articolazione funzionale, e facilitando la considerazione e valutazione degli aspetti strutturali delle eventuali difficoltà psicologiche o dei disturbi psicopatologici del paziente; giuridico legale, valutazione psicologica a scopo legale, peritale o assicurativo (perizie civilistiche o penalistiche come CTU o CTP, valutazioni del danno esistenziale, valutazione delle capacità cognitive, valutazioni di idoneità per le adozioni e gli affidamenti, valutazioni di idoneità alla guida di autoveicoli, etc.). Certificazioni ai sensi del “decreto legge 81” (9 aprile 2008) emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
SERVIZI SOCIALI
Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà; Apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; e)centri socio-educativo diurno; Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile; Tutelare i diritti e gli interessi delle persone handicappate; Favorire l’integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi ( ippoterapia – ergoterapia); Apertura e gestione di apposite strutture per disabili in particolare: comunità alloggio/gruppi appartamento; comunità socio-riabilitativa; residenze protette; centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi; comunità di tipo familiare per l’accoglienza di disabili con genitori in età avanzata; Apertura e gestione di apposite strutture riabilitative e psichiatriche residenziali e diurne (Comunità riabilitative assistenziale psichiatrica – comunità Alloggio- Gruppi Appartamento- centri Diurno); Apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà in particolare: comunità Alloggio- Gruppi Appartamento; case alloggio; case di riposo; residenze protette; centri diurni. Apertura e gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali in particolare: comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico; alloggi sociali per adulti in difficoltà; centri di pronta accoglienza per adulti; centri si accoglienza per detenuti ed ex detenuti; case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale. Apertura e gestione di un centro clinico per la diagnosi e il trattamento dei disturbi psicologici e psichiatrici secondo il metodo
Art. 9
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, per il perseguimento dei propri scopi potrà:
- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Partecipare a società e consorzi le cui attività s’integrino nell’attività dell’associazione stessa; svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali; stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici. Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell’ambito di tale collaborazione l’associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
TITOLO IV:
Sezioni di Lavoro
Art. 10
Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l’Associazione potrà essere, tuttavia, strutturata ed articolata in sezioni o comitati culturali. Le Sezioni di Lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o gruppi di lavoro del Sodalizio, senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell’Assemblea dei soci. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea Sociale stessa. L’Associazione svolge in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l’oggetto previsto dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati medesimi.
TITOLO V:
SOCI
Art. 11
L’Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:
- Ordinari, tutti coloro sulla cui domanda d’ammissione si sia favorevolmente pronunciato la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- Onorari, coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell’Associazione e che siano dichiarati tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La nomina solleva l’associato dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati onorari l’Assemblea può nominare un Presidente onorario dell’Associazione.
- Allievi,coloro che sono ammessi con tale qualifica che consente loro la partecipazione ai corsi a tutti i livelli scolari indetti dall’associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di simpatizzante alle persone che non vogliono essere iscritti come soci, ma versino un contributo in denaro volontario in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
Art. 14
Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa. Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 co. 3 del cdts, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’associazione o presso altri luoghi presso i quali siano depositati i libri stessi, entro i 30 gg successivi. Il consiglio direttivo può approvar apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.
Art. 15
L’iscrizione all’Associazione comporta:
- L’assunzione della qualifica di socio;
- L’accettazione dello statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione e qualunque altra contribuzione dovesse essere necessaria per il funzionamento dell’Associazione.
Art. 16
Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni avranno diritto di voto in Assemblea, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, parimenti tutti i soci maggiorenni potranno essere eletti a ricoprire qualsivoglia carica associativa, nel rispetto delle leggi regolanti l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 17
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 18
La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera associativa, previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Il diniego all’ammissione va motivato per iscritto al richiedente, il quale potrà proporre entro 10 ( dieci ) giorni osservazioni, sulle quali, in maniera definitiva, è tenuta nei successivi 20 ( venti ) giorni a pronunciarsi l’Assemblea appositamente convocata. Fermo restando la possibilità di ricorso al giudice competente.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda di ammissione anche la copia dello statuto sociale, e la delibera dall’organo competente con la quale viene approvata la partecipazione all’associazione nonché la nomina dei delegati all’assemblea dell’associazione.
In base alle disposizioni della L. n. 196/2003 e successive integrazione e/o modificazioni tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto dell’interessato.
Art. 19
La qualifica di socio si perde:
- per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento;
- per decesso del socio;
- per esclusione, deliberata con decisione dei due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo della dignità o degli scopi dell’Associazione. L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, avverso il quale il socio escluso può produrre, entro 20 ( venti) giorni dalla notifica del provvedimento motivato, osservazioni scritte all’assemblea , la quale , appositamente convocata , delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi 30 ( trenta) giorni, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
- per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall’anno successivo a quello non versato;
A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà ogni anno alla revisione della lista dei soci.
Art. 20
A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: l’ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato.
TITOLO VII:
Organi dell’Associazione
Art. 21
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Art. 22
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta all’anno.
Art. 23
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 24
Ogni socio maggiorenne ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo 2352, comma 2, del codice civile e non ammessa delega.
Art. 25
L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata:
- comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica anche certificata da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
- affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.
Art. 26
La convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
Art. 27
L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Lo stesso Presidente nomina un Segretario della riunione, il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.
Art. 28
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Art. 29
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare il bilancio o rendiconto gestionale;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare e modificare i regolamenti interni;
- deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
TITOLO IX:
Assemblea Straordinaria
Art. 30
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- sul trasferimento della sede dell’Associazione in Comune diverso;
- sulla trasformazione in ente mutualistico o fondazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 31 – Le Assemblee si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C., che di seguito si ribadiscono:
l’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ( nel quorum per la validità delle sedute non vanno conteggiati i soci minorenni) ; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
l’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 2/3 (due- terzi) degli iscritti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
TITOLO X: Consiglio Direttivo
Art. 32
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, indipendentemente dal numero dei soci ed a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri – scelti nel principio della pari opportunità tra uomini e donne – e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 33
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Art. 34
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Art. 35
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare esso procede:
- alla redazione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all’Assemblea;
- alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
- alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
- alla revisione degli elenchi dei soci;
- ad accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- a deliberare sulle nomine dei soci onorari;
- alla stipula degli atti, ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali;
- a deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Art. 36
Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
TITOLO XI:
Il Presidente
Art. 37
Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
- rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- detiene la firma sociale e, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art. 38
Al Segretario competono le seguenti funzioni:
- su delega del presidente e con l’approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell’ordinaria amministrazione, tra i quali:
- coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione;
- cura i rapporti dell’Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;
- dirige ed organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.
Art. 39
Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione; per l’esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.
Art. 40
Tutte le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. Esse saranno rispettose del principio della pari opportunità tra donne e uomini.
TITOLO XII
– Risorse economiche – Fondo comune
Art. 41
L’Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- rette e proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I contributi dei soci, che sono costituite dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione dei soci, che sono costituite dalla quota i ingresso una tantum dalla dalle quote di associazione annuale e da eventuali controllo straordinari, sono stabiliti dal consiglio direttivo, che ne determina l’ammontare le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accertati dal Consiglio Direttivo, che ne delibera sull’utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione . i proventi derivanti da attività commerciali o, produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell0’Asspciazione. Il consiglio direttivo delibera sull’utilizzazione di proventi che deve comunque essere in armonia con el finalità statutarie dell’associazione. Art. 42
- – Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Art. 43
Il Patrimonio è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.
TITOLO XIII :
Scioglimento
Art. 44
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito.
Art. 45
In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
TITOLO XIV :
Esercizi sociali
Art. 46
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del Rendiconto gestionale che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura. Il Rendiconto, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
TITOLO XV :
Controversie
Art. 47
Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l’Associazione, comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U. competente, che provvederà a nominare l’arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c. per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
TITOLO XVI :
Trasformazione
Art. 48
L’associazione può essere trasformata in società cooperativa (anche sociale), o in fondazione, mediante delibera di Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati risultanti dal libro soci ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
TITOLO XVII :
Disposizioni Generali
Art. 49
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 50
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l’esercizio esclusivo di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.
Caserta, lì 12 marzo 2014 – integrato in base a verbale assemblea dei soci in data 16/07/2020